Il trasferimento d’azienda sussiste anche per la sola cessione di un gruppo di lavoratori

Secondo la sentenza n. 7121/2016 della Corte di Cassazione si configura la fattispecie di trasferimento di ramo d’azienda anche quando la cessione ha per oggetto esclusivamente un gruppo di dipendenti. Questi ultimi devono, però, possedere competenze tali da configurare i servizi resi come un’unità a se stante e facilmente individuabile; solo in questo caso si realizza una successione legale del contratto.

La Cassazione stabilisce che si qualifica come trasferimento d’azienda il subentro del nuovo imprenditore anche quando il contratto ha come oggetto solamente un gruppo specificatamente coordinato di dipendenti, senza la presenza di beni materiali, immateriali, contratti, crediti, debiti, ecc. I giudici sostengono che il concetto di azienda ricorre poiché anche in questo caso si è in presenza di un’entità economica organizzata in modo stabile che, in occasione del trasferimento, continua a mantenere la propria identità.