Il nuovo Assegno Unico e Universale

Dal 1° luglio 2021 dovrebbe prendere l’avvio il nuovo beneficio economico per i nuclei familiari con figli a carico: l’Assegno Unico e Universale.

La nuova misura di sostegno è stata introdotta con l’intento di riordinare le discipline già esistenti e di ricomprenderle sotto un’unica veste. Pertanto, con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale andranno a scomparire le seguenti misure:

  • Assegno al nucleo familiare con almeno 3 figli;
  • Assegno di natalità;
  • Premio alla nascita;
  • Fondo di sostegno alla natalità;
  • Detrazioni fiscali ex Tuir;
  • Assegno per il nucleo familiare.

Il nuovo beneficio amplia la platea di soggetti interessati, estendendola a:

  • Lavoratori subordinati;
  • Lavoratori autonomi;
  • Percettori di misure di sostegno al reddito.

Per poter presentare la richiesta dell’Assegno Unico e Universale tali soggetti devono soddisfare i requisiti di seguito elencati:

  • Essere cittadino italiano o di uno stato membro della UE, o un suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno stato non appartenente alla UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

E’ prevista la concessione di specifiche deroghe in caso di comprovate esigenze collegate a casi particolari e per periodi definiti, sulla base di proposte avanzate dai servizi sociali e sanitari territoriali deputati alla tutela della natalità, della maternità e dell’adolescenza.

Con riferimento alla misura dell’assegno, lo stesso sarà modulato in base alle risultanze dell’Isee combinate con il numero e l’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito presente nel nucleo.

L’importo dell’Assegno sarà suddiviso in egual misura tra i genitori, oppure assegnato al soggetto che esercita la responsabilità genitoriale.

Se i genitori sono legalmente ed effettivamente separati (o in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) l’assegno spetta – in difetto di accordo tra i genitori – al genitore affidatario. In caso di affidamento congiunto o condiviso ed in difetto di accordo viene ripartito tra i genitori.

La fruizione del beneficio è compatibile con la percezione del reddito di cittadinanza e viene corrisposto congiuntamente. Ai fini della determinazione dell’importo spettante si considera anche la quota di reddito di cittadinanza teoricamente attribuibile ai componenti del nucleo.

Quanto erogato a titolo di Assegno Unico e Universale non viene considerato come reddito ai fini della richiesta per prestazioni sociali agevolate, trattamenti assistenziali o altri benefici e prestazioni sociali previsti da norme in favore dei figli con disabilità.

Le borse lavoro volte all’inclusione o all’avvicinamento in attività lavorative delle persone con disabilità non sono considerate quale reddito per l’accesso all’Assegno.

L’Assegno è erogato sotto forma di credito di imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro ed è compatibile con l’eventuale fruizione di ulteriori misure in denaro percepite a favore dei figli ed erogate dalle Regioni.

Il beneficio viene riconosciuto con cadenza mensile per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza e fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore ad un determinato importo annuale, purché registrato con lo status di disoccupato e in cerca di lavoro presso un Centro per l’impiego o un’agenzia di lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale.

Sono poi previste della maggiorazioni nei seguenti casi:

  • Per ogni figlio successivo al secondo;
  • Per le madri di età inferiore a 21 anni;
  • Per ogni figlio con disabilità. In questo caso la maggiorazione è compresa tra il 30% e il 50% e graduata rispetto alla percentuale di disabilità.

L’assegno viene corrisposto oltre il 21 anno di età per i figli disabili che risultino a carico. In questo caso non sono previste maggiorazioni.