I contratti di lavoro a chiamata possono essere stipulati se ricorre, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:
- il soggetto che rende la prestazione ha un’età inferiore a 24 anni o superiore a 55 anni;
- l’attività oggetto di prestazione è prevista dal CCNL applicato in azienda o, in carenza di previsione contrattuale, è tra quelle elencate nell’allegato al Regio Decreto n. 2657/1923.
Con specifico riferimento alle fattispecie elencate dal Regio Decreto n. 2657/1923, il punto 5 dell’allegato allo stesso indica le attività svolte da camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, pubblici esercizi in genere […].
Il Ministero del Lavoro, nell’interpello 1/2018 ha fatto chiarezza in merito alle attività di ristorazione senza somministrazione operanti nel settore delle imprese alimentari artigiane (ad esempio pizzerie al taglio e rosticcerie). Il Ministero afferma che, in base a quanto espressamente indicato nel testo normativo, non è possibile applicare il concetto di “pubblico esercizio” alle imprese alimentari che non operano nel suddetto settore e, di conseguenza, non è possibile stipulare contratti di lavoro a chiamata sulla base del requisito oggettivo delle attività indicate al punto 5 del Regio Decreto.