Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente per giustificato motivo oggettivo, alla luce del c.d. blocco dei licenziamenti disposto dalla Legge 178/2020.
Nonostante il dettato normativo dell’articolo 3 della Legge 604/1966 si applichi (in virtù dell’articolo 10 stessa Legge) nei confronti del personale inquadrato nelle categorie di quadri, impiegati e operai (escludendo, pertanto, i dirigenti), il Giudice di primo grado fonda la pronuncia sulle seguenti considerazioni:
1) L’obiettivo sotteso al “blocco dei licenziamenti” è certamente quello di evitare che le conseguenze dell’emergenza sanitaria si traducano in un’immediata soppressione dei posti di lavoro. Necessità in cui di certo rientra anche la categoria dei dirigenti; categoria che soggiace ad un regime contrattuale caratterizzato da “maggiore elasticità” e che, pertanto, merita di essere tutelato dalle pratiche dei c.d. licenziamenti arbitrari.
2) L’articolo 3 della Costituzione, secondo cui “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, non ne giustifica – ulteriormente – l’esclusione.
3) La categoria dirigenziale – per converso – è tutelata in caso di licenziamento collettivo dall’articolo 24, c. 1, Legge n. 223/91 così come novellato dall’articolo 16, c. 1, lett. a, Legge n.161/2014.
Il medesimo Tribunale si è espresso – nella sentenza del 21 aprile 2021 – con un giudizio diametralmente opposto a quello sopra riportato, riconoscendo come legittimo il licenziamento di un dirigente avvenuto durante il c.d. blocco dei licenziamenti.
La pronuncia si fonda proprio sul fatto che il disposto normativo dell’articolo 3 della Legge 604/1966 (Licenziamento per gmo) – già richiamato – non si applica, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10, al personale assunto con qualifica dirigenziale.