Il D. Lgs. 80/2015 ha introdotto un criterio generale di fruizione del congedo parentale in modalità oraria, applicabile anche in assenza di contrattazione collettiva – anche a livello aziendale.
Tale misura ha carattere sperimentale e riguarda i periodi fruiti dal 25 giugno al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di specifici decreti volti al definirne la stabilizzazione.
Con la Circolare n. 152, l’Inps ha fornito chiarimenti e illustrato le modalità operative a riguardo. Riassumiamo, di seguito, gli aspetti rilevanti.
- Innanziatutto, ricordiamo che restano invariati la durata del congedo ed i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori possono assentarsi dal lavoro, in base all’ampliamento stabilito dal D.Lgs. 80/2015.
- Le diverse modalità di fruizione del congedo (giornaliera, mensile, oraria) possono alternarsi tra loro. In caso di fruizione su base oraria, è importante sapere che le domeniche e i sabati (questi ultimi solo in caso di settimana corta) non vengono considerati né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.
- Il congedo è indennizzato su base giornaliera, anche nel caso in cui la fruizione avvenga in modalità oraria.
- Le ore di congedo parentale sono coperta da contribuzione figurativa fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento).
Presentazione della domanda
Il dipendente avente diritto al congedo richiede il congedo al datore di lavoro e all’Inps. Nella fase transitoria, la richiesta all’Inps è presentata con apposita domanda on line, diversa da quella per il congedo giornaliero o mensile, indicando: se il congedo sia richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure in base al criterio generale; il numero di giornate di congedo da fruire in modalità oraria; il periodo all’interno del quale queste giornate intere saranno fruite.
Nella prima fase di attuazione la domanda è presentata per ogni singolo mese e può riguardare anche giornate di congedo fruite in modalità oraria prima della presentazione della domanda stessa.
A regime, la domanda dovrà essere presentata prima dell’inizio del congedo, anche lo stesso giorno di inizio. L’applicazione è inserita nel gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.
L’acquisizione delle domande è possibile tramite i seguenti tre canali:
- web (servizi OnLine dedicati al Cittadino con accesso tramite PIN, selezionando le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”);
- Contact center integrato, contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare, a pagamento;
- patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.