Le Legge di Bilancio per il 2018 prevede la proroga del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti in caso di nascite o affidi/adozioni.
I giorni di congedo obbligatorio sono 4, non obbligatoriamente consecutivi e devono essere utilizzati entro il compimento del 5° mese di vita del figlio (o entro il 5° mese dall’affidamento/adozione). Il congedo non può essere fruito ad ore.
L’astensione obbligatoria è aggiuntiva rispetto a quella della madre.
Per i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione.
Per poter utilizzare i giorni di congedo obbligatorio, il padre lavoratore dipendente deve inviare – con anticipo di almeno 15 giorni – una comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, che contenga indicazione delle date di fruizione.
Se il congedo viene richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso dei quindici giorni va calcolato sulla data presunta del parto.
Il datore di lavoro, una volta ricevuta la richiesta scritta, comunica all’INPS le giornate di congedo fruite attraverso il flusso Uni-emens.
Con riferimento al congedo facoltativo per il padre lavoratore, nell’anno 2018 la normativa prevede la possibilità di godere di un ulteriore giorno di astensione in aggiunta a quelli di congedo obbligatorio.
Il congedo facoltativo non è cumulabile con quello della madre, pertanto, in caso di utilizzo è necessario che la madre rinunci espressamente ad un giorno del proprio congedo.
Anche in questo caso deve essere presentata apposita richiesta al datore di lavoro, con un anticipo di almeno 15 giorni, cui deve essere allegata la dichiarazione sopra citata di rinuncia al godimento di un giorno di congedo da parte della madre; tale dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.
Sul sito dello Studio Nicco – Area Aziende – sono stati pubblicati i seguenti moduli: