Il concetto di infortunio avvenuto “in occasione di lavoro”

In caso di infortunio sul lavoro il danno subito dall’assicurato rientra nel concetto di indennizzabilità anche nel caso di c.d. rischio improprio, ovvero non intrinsecamente connesso allo svolgimento delle mansioni abitualmente svolte dal dipendente, ma insito nell’attività prodromica e strumentale allo svolgimento mansioni stesse. Non rileva l’eventuale carattere meramente occasionale di tale rischio, per quanto estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto.

Nel caso di specie, l’infortunio occorso alla lavoratrice che deambulava nel luogo di lavoro nel portare a compimento attività connesse allo svolgimento della propria mansione, è da considerarsi come indennizzabile poiché – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di Cassazione – l‘occasione di lavoro ricomprende tutte quelle condizioni in cui l’attività lavorativa si svolge e nelle quali è insito un rischio di danno per il lavoratore, «indipendentemente dal fatto che tale danno provenga dall’apparato produttivo o dipenda da terzi o da fatti e situazioni proprie del lavoratore».

Le considerazioni sono richiamate dalla Sentenza n. 17336/2021 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro da cui si evince che un infortunio sul lavoro è indennizzabile anche se si verifica durante lo svolgimento di un’attività prodromica e strumentale alle proprie mansioni o comunque ricollegabile alle esigenze di lavoro, dato che il concetto di occasione di lavoro non è da ricondurre ai caratteri di normalità e tipicità del rischio oggetto di tutela.