Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277/2021 la conversione in Legge n. 165/2021 del DL 127/2021 che contiene disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Di seguito le principali novità:
- i lavoratori pubblici e privati possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, in modo da essere esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità. Sul punto, però, è stata emessa segnalazione del Garante della Privacy, reperibile al seguente link;
- per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo a sanzioni: in tali casi, però, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro;
- i lavoratori in somministrazione devono essere controllati solo dall’azienda utilizzatrice: compete all’agenzia di somministrazione esclusivamente informare i lavoratori sulle disposizioni vigenti in materia di green pass;
- nelle aziende con meno di 15 lavoratori, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il prestatore di lavoro è sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Il contratto e i rinnovi hanno sempre durata massima di 10 giorni, da intendersi come giorni lavorativi.