Un’azienda di autotrasporti che controllava i propri dipendenti durante lo svolgimento dell’attività lavorativa tramite un sistema Gps installato sui veicoli aziendali è stata sanzionata dal Garante Privacy che ha ritenuto illeciti tali controlli (Newsletter Garante Privacy n. 533 del 21 marzo 2025).
L’attività ispettiva messa in atto ha rilevato che il sistema Gps utilizzato dall’azienda tracciava in modo continuativo i dati di localizzazione, velocità, chilometraggio e stato dei veicoli (ad es. accensione/spegnimento), senza rispettare la normativa privacy e in modo difforme da quanto previsto dal provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ispettorato territoriale del lavoro.
Nello specifico, sono emerse gravi carenze nell’informativa fornita ai lavoratori, tra cui la mancata indicazione delle specifiche modalità con cui il trattamento veniva realizzato e l’informazione relativa alla diretta identificabilità dei conducenti dei veicoli geolocalizzati.
I trattamenti posti in essere, inoltre, sono risultati contrari anche alle specifiche misure di garanzia indicate dall’Ispettorato del lavoro nel provvedimento di autorizzazione che era stato rilasciato all’azienda, che infatti prevedeva l’anonimizzazione dei dati raccolti e l’adozione di soluzioni tecnologiche in grado di limitare la raccolta di dati personali non necessari o eccedenti rispetto alle finalità di sicurezza e organizzazione aziendale.
Con riferimento alla conservazione dei dati raccolti, questi venivano conservati per più di 5 mesi, in contrasto con i c.d. principi di minimizzazione e limitazione della conservazione dei dati stabiliti dal Regolamento UE.
Considerato il numero e la gravità delle violazioni riscontrate, il Garante ha disposto il pagamento di una sanzione di 50.000 euro e ha ordinato all’azienda di fornire un’idonea informativa ai dipendenti e di adeguare i trattamenti effettuati attraverso il sistema Gps alle garanzie prescritte nel provvedimento autorizzativo rilasciato, a suo tempo, dall’Ispettorato territoriale del lavoro all’azienda.