E’ stato firmato il 4 febbraio scorso l’accordo interconfederale volto a migliorare l’erogazione delle prestazioni di solidarietà FSBA.
L’accordo, che ha carattere sperimentale per il 2019, prevede che il Fondo eroghi la prestazione di un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario e la prestazione dell’assegno di solidarietà, nel limite unico del vigente massimale mensile pari ad euro 971,71 e successivi adeguamenti.
Il testo si integra con le modifiche già apportate dal precedente accordo del 17 dicembre 2018; entrando nel dettaglio dei due accordi, possiamo schematizzare come segue.
Le durate delle prestazioni sono:
- Assegno ordinario – 20 settimane, pari a 100 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 120 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni;
- Assegno di solidarietà – 26 settimane, pari a 130 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 5 giorni e pari a 156 giornate di effettivo utilizzo per orario di lavoro settimanale distribuito su 6 giorni.
I periodi devono intendersi conteggiati nel biennio mobile con riferimento all’azienda.
Il novellato accordo interviene modificando gli importi delle prestazioni come segue:
- L’importo dell’assegno ordinario verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi);
- L’importo dell’assegno di solidarietà verrà calcolato sul massimale più elevato previsto dall’INPS per i trattamenti di integrazione salariale (pari, per il 2019, ad euro 1193,75 lordi).
Infine, l’accordo modifica parzialmente quanto stabilito in precedenza in termini di regolarità contributiva per l’accesso alle prestazioni prevedendo che la regolarità contributiva utile ai fini dell’erogazione della prestazione da parte del Fondo sia fissata in 36 mesi consecutivi dal momento della iscrizione.