Con decorrenza 1° luglio 2024 sarà obbligatoria la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali o a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell’Inps e dell’Inail), anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero.
Ulteriormente, sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024, vige il divieto di compensazione dei soli crediti fiscali (con esclusione dei crediti previdenziali e assicurativi, come disposto dal comma 2, articolo 4 del Dl 39/2024), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti o non siano in essere provvedimenti di sospensione; tale divieto non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Si applicano le disposizioni dei commi 49-ter (l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio) e 49-quater (qualora in esito all’attività di controllo di cui al comma 49-ter i crediti si rivelino in tutto o in parte non utilizzabili in compensazione, l’Agenzia delle entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto) ai meri fini della verifica delle condizioni di cui sopra.
Restano, invece, sospese, per ora, le specifiche novità in materia di compensazione dei crediti previdenziali e assicurativi, atte a posticipare l’utilizzo degli stessi al fine di consentire all’ente di riferimento la verifica dell’effettiva spettanza, in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti che definiranno modalità di realizzazione e decorrenza delle nuove regole.