Con l’interpello n. 7/2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali conferma la possibilità per il datore di lavoro di usufruire dell’esonero contributivo triennale (ex art. 1, c. 118, L. 190/2014) per l’assunzione/trasformazione di un lavoratore a tempo indeterminato anche nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa.
Nello specifico, se il datore di lavoro ha dato corretta informazione nell’atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza e il summenzionato lavoratore a tempo determinato non ha manifestato per iscritto e nei termini previsti dalla legge la propria volontà al datore di lavoro, quest’ultimo può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Quanto detto ha valore sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.