Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 25.02.2020 relativo al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – che pubblichiamo in allegato – siamo ad evidenziare che il Governo ha previsto alcune semplificazioni inerenti il lavoro agile.
Ricordiamo che con lavoro agile il legislatore ha inteso definire una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Tali semplificazioni saranno applicabili:
- A titolo provvisorio fino al 15 marzo 2020, salvo ulteriori proroghe. Stante il tenore letterale, la prestazione di lavoro in modalità agile deve concludersi entro e non oltre il giorno 15.03.2020;
- A tutti i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria;
- Ai lavoratori residenti o domiciliati nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria ma che svolgono attività al di fuori delle stesse.
In sintesi le semplificazioni sono:
- Esclusione dell’obbligo di sottoscrivere l’accordo individuale di lavoro agile;
- Semplificazione inerente gli obblighi di informativa ex art. 22 L. 81/2017 i quali sono assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’inail.
Resta l’obbligo di comunicare – per il tramite del sito cliclavoro – l’attivazione delle clausole inerenti il lavoro agile entro il giorno prima dell’inizio della prestazione con tali modalità. In luogo dell’allegazione del contratto sottoscritto tra le parti, l’azienda dovrà allegare autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si da evidenza che il rapporto di lavoro in oggetto riguarda un soggetto appartenente alle zone a rischio.
Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Allegato: dpcm 25 02 2020