Il messaggio Inps n. 2998 del 30.07.2020 chiarisce la portata delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n. 77/2020, la quale estende la validità dei Durc in scadenza nel periodo tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 a tutto il 29 ottobre 2020.
Ne deriva che, in tutti i casi in cui sia stato già prodotto un Durc la cui data di fine validità sia compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, o nei casi in cui sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc, si deve considerare valido il documento stesso fino al 29 ottobre 2020 – nell’ambito dei procedimenti in cui ne è richiesto il possesso – senza procedere con una nuova interrogazione.
Unica eccezione: le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, per procedere alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal D.L. 76/2020, devono effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità e, pertanto, sono escluse dalla proroga al 29 ottobre.