Dal 2 settembre 2013, in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. n. 69/13, le richieste di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (durc) dovranno obbligatoriamente contenere l’indirizzo pec del richiedente. Il precetto è valido per le stazioni appaltanti, enti aggiudicatori e SOA, ma anche per le imprese e consulenti, cui il documento verrà recapitato.
Le imprese possono scegliere se indicare il proprio recapito pec o, in via alternativa, quello del consulente del lavoro abilitato.
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono, inoltre, obbligati ad acquisire il durc d’ufficio.
In caso di posizioni irregolari che non consentano il rilascio regolare del documento, gli enti dovranno inviare un invito alla regolarizzazione all’indirizzo pec specificato in fase di richiesta, entro i 15 giorni successivi.
Il documento inviato tramite pec dovrà essere comunque verificato tramite apposita procedura e, pertanto, sarà consultabile anche dai soggetti non tenuti all’utilizzo della posta elettronica certificata.
Sempre con rimando alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 69/13, il durc in ambito edile ha una durata di 120 giorni.