Il Ministero degli interni interviene – con la Direttiva del 10 luglio scorso – in merito alle azioni di controllo messe in atto dalla Polizia Stradale, anche in seguito alle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017.
La normativa in questione si applica nei seguenti casi di distacco:
- Imprese stabilite in un altro Stato membro che, nell’ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori;
- Agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in un altro Stato membro che distaccano lavoratori presso un’impresa utilizzatrice avente la propria sede o un’unità produttiva in Italia;
- Alle imprese stabilite in uno Stato terzo che distaccano lavoratori in Italia.
Nel settore del trasporto su strada, il presente decreto si applica anche alle ipotesi di cabotaggio.
Secondo la normativa, la comunicazione obbligatoria cui è tenuto il datore di lavoro distaccante deve avere i seguenti requisiti:
- Deve essere preventiva, ossia effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente l’inizio del distacco;
- Deve avere una durata trimestrale; all’interno di tale periodo devono ricadere tutte le operazioni di trasporto relative al distacco effettuate dal conducente nel territorio italiano;
- Deve contenere i dati relativi alla paga oraria in lingua italiana e in valuta euro;
- Deve riportare le modalità di rimborso delle spese sostenute.
Una copia di tale comunicazione deve essere presente a bordo del veicolo guidato dal conducente distaccato.
La Polizia Stradale – durante le operazioni di controllo – verifica i seguenti documenti:
- Comunicazione preventiva come sopra definita,
- Contratto di lavoro o altro documento contenente le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 152/1997,
- Prospetti di paga del conducente.
Questi documenti devono essere redatti o tradotti in lingua italiana.
In caso di accertate violazioni sulla mancanza della documentazione obbligatoria il conducente – in solido con il proprietario – è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria il cui importo va da 1.000 a 10.000 euro.
Secondo un parere del Consiglio di Stato, l’accertamento e la contestazione della violazione è competenza degli organi di Polizia Stradale.
Conseguenza di tale orientamento è la non ammissibilità al pagamento in misura ridotta di una somma pari al minimo edittale.