Distacco fittizio, su chi gravano gli obblighi di prevenzione e protezione?

La Sentenza n. 49593 della Cassazione Civile ha stabilito che, in tutti i casi in cui è accertata la sussistenza di un distacco fittizio dei lavoratori, gli obblighi di prevenzione e protezione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono in capo:

  • al distaccante fittizio, che mantiene la qualifica formale di datore di lavoro;
  • e al dastaccatario fittizio, in qualità di datore di lavoro “di fatto”.