Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato – con nota prot. n. 6725 del 30 dicembre 2015 – che la scadenza per la presentazione del prospetto informativo sui disabili è stata spostata al 29 febbraio 2016.
La scelta è stata presa al fine di consentire il massimo recepimento delle novità introdotte alla normativa in materia di lavoratori disabili dal Decreto Legislativo 151/2015; novità che hanno avuto importanti ripercussioni sull’adempimento, sulle informazioni contenute nel succitato prospetto e sui relativi sistemi informatici utilizzati.
Riassumiamo, di seguito, le principali novità in materia:
- Ampliamento della platea dei soggetti interessati, includendo coloro la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle loro attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo;
- Dal 2017, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione di un lavoratore disabile scatta in caso di nuova assunzione e il termine per l’adempimento è di 60 giorni;
- I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva se posseggono determinate caratteristiche previste dalla legge;
- I datori di lavoro privati e gli Enti pubblici economici potranno autocertificare l’esonero dall’obbligo per tutto il personale impegnato in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60‰. Dovrà essere versata al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili una somma pari a 30,64 € per ciascun lavoratore disabile – e per ciascun giorno lavorativo – non occupato in conseguenza di tale «scomputo» dalla base di calcolo.
La Direzione Generale del Ministero si riserva di verificare che il quadro attuativo degli adempimenti introdotti sia effettivamente completato e che la scadenza del 29.02.2016 possa essere confermata.