In base alle sentenze depositate il 29 febbraio 2016 dal Consiglio di Stato – le quali convalidano le pronunce del Tar Lazio – le indennità di accompagnamento per i soggetti disabili non possono essere considerate reddito ai fini del calcolo Isee.
Secondo la pronuncia dei giudici “le indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva ed ontologica situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale“.
Inoltre – sempre secondo il Consiglio di Stato – nemmeno le franchigie previste dall’Isee per bilanciare le indennità possono essere considerate compensative in modo soddisfacente, poiché “i beneficiari ed i presupposti delle franchigie stesse sono diversi dai destinatari e dai presupposti delle indennità”.