La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul caso del dipendente assente per malattia che svolge altra attività lavorativa durante l’evento morboso.
La Sentenza 21517/2018, inserendosi nel sentiero interpretativo percorso in molte delle sentenze passate, afferma che lo svolgimento di altra attività lavorativa durante l’assenza per malattia non pregiudica, di per sé, il recupero del lavoratore. Risulta necessario appurare l’effettivo pregiudizio dell’attività svolta.
Nel caso in cui non sia possibile riscontrare l’effettivo pregiudizio per il recupero della salute del dipendente, è illegittimo il suo licenziamento. Nel caso di specie, inoltre, è stata esclusa la detrazione dell’aliunde perceptum poiché il reddito riscosso è di capitale e la partecipazione azionaria esisteva anche antecedentemente al recesso.