DID e mantenimento dello stato di disoccupazione

Con l’entrata in vigore del Decreto che regola il Reddito di Cittadinanza, torna la possibilità di conservare lo status di disoccupazione.

La Circolare 1/2019 pubblicata dall’Anpal afferma che il soggetto che rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did), conserva lo stato di disoccupazione se soddisfa una delle seguenti ipotesi alternative:

  1. Non svolge alcuna attività lavorativa (di tipo subordinato o autonomo);
  2. Percepisce un reddito da lavoro dipendente o autonomo che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti sulla base delle previsioni dell’articolo 13 del T.U.I.R. (attualmente 8.145 euro annui per il lavoro dipendente e 4.800 euro annui per il lavoro autonomo).

Il sistema informativo – precisa l’Anpal – provvederà ad effettuare i calcoli sulla base della retribuzione lorda comunicata attraverso le Comunicazioni Obbligatorie, scomputando i contributi a carico del lavoratore.

E’ responsabilità del lavoratore comunicare l’eventuale superamento del limite reddituale; l’omissione lo rende civilmente responsabile.

Anche per la fattispecie di sospensione nello status di disoccupazione valgono i limiti sopra citati. L’agenzia specifica che la sospensione scatta unicamente se non vi è conservazione dello stato di disoccupazione.

Nello specifico, la Circolare prevede che in caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni.

Trascorsi 180 giorni continuativi dall’inizio dell’attività lavorativa – se il contratto è ancora in essere –  l’interessato perde lo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore al limite di 8.145 euro.

Leggi la Circolare Anpal n. 1/2019