L’Agenzia delle Entrate torna, nuovamente, ad esprimersi in tema di detassabilità dei premi di risultato. Nella risposta 205/2019 si afferma che, per poter procedere alla detassazione dei premi di risultato è necessaria la compresenza delle seguenti caratteristiche:
- L’accordo sindacale deve prevedere un congruo periodo di tempo utile per poter procedere alla rilevazione dell’indice scelto come parametro di valutazione;
- Al momento di firma dell’Accordo sindacale il risultato del parametro scelto quale indice di valutazione non può essere certo.
Secondo il parere dell’AE: “I criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi”. Se tra la firma dell’accordo e la verifica dell’incremento dell’indice non trascorre un tempo adeguato, viene meno la funzione incentivante delle norme.
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