Con un emendamento alla legge di conversione del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 – c.d. decreto riaperture – vengono introdotte alcune proroghe relative allo smart working:
Equiparazione del periodo di assenza al ricovero ospedaliero
Per il periodo dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 il periodo di assenza per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali viene equiparato al ricovero ospedaliero.
La legge prevede che, se la prestazione lavorativa non può essere resa in modalità agile – da parte dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita – il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
I soggetti fragili sono quelli individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).
Diritto allo smart working per i lavoratori fragili
Viene prorogata – per il periodo dal 31 marzo 2022 al 30 giugno 2022 – la disposizione che consente ai lavoratori fragili di svolgere, di norma, la prestazione lavorativa in modalità smart working.
Ciò può essere fatto anche tramite adibizione di tali lavoratori ad una mansione diversa, purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
I soggetti fragili sono quelli individuati dal Ministero della Salute con il Decreto 4 febbraio 2022 (soggetti affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile).
Diritto allo smart working per lavoratori con figli under 14
Proroga del diritto allo smart working – fino al 31 luglio 2022 – per tutti lavoratori dipendenti del settore privato, che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni.
La fruibilità è condizionata al fatto che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Procedura semplificata per il lavoro agile
Ulteriore proroga – fino al 31 agosto 2022 – della possibilità, per i datori di lavoro privati, di utilizzare lo smart working attraverso la c.d. forma semplificata senza dover sottoscrivere accordi individuali così come previsto dalla normativa vigente.
Unico adempimento da assolvere è quello di comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali dei nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sul lavoro sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Inail.