Con la conversione del decreto lavoro arrivano alcune novità, principalmente relative al contratto a tempo determinato. Cerchiamo di soffermarci brevemente sulle stesse:
– Le nuove disposizioni si applicano solamente ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto legge;
– E’ previsto un tetto legale del 20% di contratti a tempo determinato sul totale dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato. La base di computo è determinata dalla forza aziendale al 1° gennaio dell’anno in cui si instaura il rapporto a tempo determinato. Tale vincolo sarà derogabile dalla contrattazione collettiva per espressa previsione di Legge (pertanto se un contratto collettivo prevede, ad esempio, una percentuale maggiore, questa prevarrà sul dettato legale);
– Sono ammesse fino a 5 proroghe dei contratto originale nell’arco dei 36 mesi complessivi;
– In caso di violazione del limite percentuale del 20% (o diverso limite contrattualmente previsto) il datore di lavoro soggiace ad una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite stesso non sia superiore ad uno o del 50% della retribuzione nel caso in cui il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia superiore ad uno;
– Previsto l’obbligo in capo al datore di lavoro di informare il lavoratore, all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, circa il diritto di precedenza previsto specificatamente per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato.
Ulteriori chiarimenti verranno forniti al momento dell’instaurazione di eventuali rapporti di lavoro ed a seguito di chiarimenti ministeriali.