Il Decreto Legge n. 48/2023 – c.d. Decreto Lavoro – apporta alcune novità in materia di contratti a tempo determinato e sugli obblighi informativi da rendere al lavoratore in fase di assunzione.
Nello specifico, le nuove causali da utilizzare in caso di ricorso al contratto a termine o al contratto di somministrazione a termine sono:
1) Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria;
2) In assenza delle previsioni di cui la punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda e, comunque, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
3) Esigenze sostitutive di altri lavoratori.
Per completezza, riportiamo le fattispecie in cui è necessario indicare la causale nel contratto a termine:
Per quanto riguarda, invece, gli obblighi informativi a carico del datore di lavoro, sono state introdotte delle semplificazioni rispetto alle previsioni precedenti.
Nel dettaglio, le informazioni inerenti l’orario di lavoro, la sua programmazione, il periodo di prova, la durata del congedo per ferie e degli altri congedi, il diritto a ricevere la formazione, la procedura, la forma e i termini del preavviso, l’importo iniziale della retribuzione possono essere comunicate al lavoratore con l’indicazione del riferimento normativo o della contrattazione collettiva, anche aziendale, di riferimento.
Il datore di lavoro deve consegnare o mettere a disposizione del personale – anche tramite pubblicazione sul sito web – i contratti collettivi nazionali, territoriali, aziendali e gli eventuali regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro (o il committente) pubblico e privato deve informare il lavoratore nel caso in cui vengano utilizzati sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati atti a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Sono esclusi dall’obbligo i sistemi protetti da segreto industriale e commerciale.