Decreto lavoro: incentivi per assunzioni e trasformazioni

Il “Decreto lavoro” (DL 48/2023) prevede due diverse tipologie di incentivo all’assunzione.
La prima è riconosciuta ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni di soggetti beneficiari dell’assegno per l’inclusione. In tal caso viene riconosciuto per un periodo pari a:
  • 24 mesi in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato, entro il tetto massimo pari a 8.000 euro;
  • al massimo 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, nella misura del 50% entro il tetto massimo pari 4.000 euro.
La seconda tipologia d incentivo riconosce, invece, ai datori di lavoro privati, a seguito di specifica domanda, un incentivo per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno al 31 dicembre 2023, di giovani che:
a) non abbiano ancora compiuto 30 anni di età;
b) non lavorino né siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
c) siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
La durata dell’incentivo è di 12 mesi e l’importo è pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.
L’incentivo è cumulabile con lo sgravio giovani (anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023) e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. In caso di cumulo con altra misura, l’incentivo viene riconosciuto per il 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ciascun lavoratore NEET assunto.
L’incentivo viene corrisposto al datore di lavoro tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili.
La domanda per la fruizione dell’incentivo deve essere  fatta con la specifica procedura telematica sul sito Inps; l’Istituto  provvede, entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilità di risorse per l’accesso all’incentivo. Entro il termine perentorio dei successivi sette giorni, il richiedente ha l’onere di comunicare all’Inps, attraverso l’utilizzo della predetta procedura telematica, l’avvenuta stipula del contratto che dà titolo all’incentivo.