Decreto bollette: proroga per i fringe benefit sugli autoveicoli

Il c.d. “Decreto bollette” (DL19/2025) contiene un pacchetto di emendamenti tra cui la conferma delle “vecchie” regole in vigore fino al 31 dicembre 2024 per i veicoli ordinati nel 2024 e concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2025.
Nello specifico, resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’art. 51, c. 4, lett. a), del TUIR, nel testo vigente al 31 dicembre 2024:
  • per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
  • per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.
Per completezza di trattazione, riportiamo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025, applicabili dal 1° gennaio 2025 ma prorogate dal decreto sopracitato, in base alle quali è possibile distinguere le seguenti situazioni:

A) Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025

Il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:

  • 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a batteria;
  • 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in;
  • 50% per i veicoli diversi dai precedenti.
B) Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024.
Il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente) le seguenti percentuali:
  • 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
  • 50% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
  • 60% dal 2021 per i veicoli con emissioni di CO2 superiori a 190 g/km.
C) Veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati prima del 1° luglio 2020
Il valore del fringe benefit è determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI (al netto degli importi eventualmente trattenuti o corrisposti dal dipendente), la percentuale del 30%.