È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nello specifico il nuovo D.L. prevede che lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario da COVID-19 sia prorogato al 31 gennaio 2021.
Ulteriormente, è stato aggiunto che tra le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, vi è l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
2) i bambini di età inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È stata prevista anche la proroga relativa all’attivazione ed utilizzo dello smart working in modalità semplificata fino al 31 dicembre p.v..
Riepiloghiamo di seguito i passaggi per la corretta attivazione del lavoro agile nel prosieguo della stato di emergenza:
- Non vi è nessun obbligo inerente la stipula di accordo individuale col lavoratore;
- Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
- La comunicazione telematica al ministero può essere resa anche in modo massivo e senza l’obbligo di allegare l’accordo sottoscritto col lavoratore.