COVID-19 – proroga stato di emergenza al 31 gennaio 2021

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 07 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre con misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nello specifico il nuovo D.L. prevede che lo stato di emergenza connesso al rischio sanitario da COVID-19 sia prorogato al 31 gennaio 2021.

Ulteriormente, è stato aggiunto che tra le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, vi è l’obbligo di avere sempre con sé  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilità    di    prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all’aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attività economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi da detti obblighi:

      1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

      2) i bambini di età inferiore ai sei anni;

      3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È stata prevista anche la proroga relativa all’attivazione ed utilizzo dello smart working in modalità semplificata fino al 31 dicembre p.v..

Riepiloghiamo di seguito i passaggi per la corretta attivazione del lavoro agile nel prosieguo della stato di emergenza:

  • Non vi è nessun obbligo inerente la stipula di accordo individuale col lavoratore;
  • Gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL;
  • La comunicazione telematica al ministero può essere resa anche in modo massivo e senza l’obbligo di allegare l’accordo sottoscritto col lavoratore.