Cosa fare se il lavoratore non vuole vaccinarsi

Il Tribunale di Modena si è pronunciato in tema di rifiuto da parte del lavoratore a sottoporsi a vaccinazione anti Covid-19.

L’ordinanza 2467/2021 afferma il datore di lavoro ricopre – tra gli altri – il ruolo di garante della salute e della sicurezza dei dipendenti e dei terzi che, per diverse ragioni, si trovano all’interno dei locali aziendali e ha, quindi, l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di adottare tutte quelle misure di prevenzione e protezione che sono necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori.

Inoltre, ricorda che la direttiva UE 2020/739 ha incluso il Covid-19 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione anche negli ambienti di lavoro. Pertanto, fa parte dei doveri di protezione e sicurezza sui luoghi di lavoro – così come previsto dal Dlgs 81/2008 – quello di tutelare i lavoratori da agenti di rischio esterni.

Ne consegue che, in caso di rifiuto da parte dei dipendenti ad eseguire il vaccino, il datore di lavoro – pur non potendo procedere all’erogazione di sanzioni disciplinari – può certamente operare una valutazione oggettiva dell’idoneità alla mansione. Nel caso in cui non siano presenti in azienda altre mansioni cui adibire tali lavoratori al fine di garantire la sicurezza degli altri soggetti, può procedere alla sospensione degli stessi, senza obbligo di retribuzione.

Tale comportamento non lede il diritto alla privacy né il diritto all’autodeterminazione che deve trovare sì attuazione, ma parimenti con quello della salute dei clienti, degli altri dipendenti e il principio di libera iniziativa economica.