Corte di Giustizia UE: il distacco transnazionale

La Grande Sezione della Corte di Giustizia UE è stata chiamata a pronunciarsi in tema di distacco transnazionale dei lavoratori fornendo una pronuncia rilevante nell’ambito del trasporto su strada, settore caratterizzato da un crescente spostamento dei lavoratori.

Il caso in esame riguarda l’applicabilità del Ccl Trasporto merci utilizzato nei confronti dei dipendenti della società capogruppo (con sede nei Paesi Bassi) anche ai dipendenti delle sedi operative con sede rispettivamente in Germania e in Ungheria , stanti le previsioni i della Direttiva UE 96/71 sul distacco dei lavoratori.

La Sezione – riprendendo la definizione di lavoratore distaccato fornita dalla Direttiva che recita: il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio lavora abitualmente – ne definisce i confini e integra tale definizione affermando che un lavoratore può definirsi distaccato qualora lo svolgimento del suo lavoro presenti, durante il limitato periodo in questione, un legame sufficiente con il territorio e che l’esistenza di un simile legame è determinata nell’ambito di una valutazione globale di elementi quali la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato in detto territorio, il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera, nonché la parte che dette attività vi rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto.

Con riferimento specificatamente all’attività del trasporto su strada ed alle sue caratteristiche e con particolare riguardo al concetto di mobilità dei lavoratori sottolinea che hanno rilevanza attività perimetrali quali carico e scarico merci e manutenzione e pulizia del mezzo, se sono svolte dall’autista e non da soggetti terzi. Per converso, è da escludere il concetto secondo cui il transito nel territorio di uno Stato membro sia sufficiente per creare un legame con lo stesso.

Per la qualificazione del lavoratore distaccato i parametri da considerare non sono l’esistenza di un vincolo di gruppo tra le imprese, né il fatto che il lavoratore riceva istruzioni inerenti le sue missioni o che inizi e concluda le stesse presso la sede dell’impresa di altro Stato membro. Il motivo risiede nel fatto che questi non sono fattori sufficienti per ritenere che egli sia stato distaccato in tale Stato, soprattutto se lo svolgimento del lavoro non presenta un legame sufficiente col territorio, da determinarsi sulla base di elementi ulteriori.

Da quanto espresso nella Sentenza, i Giudici creano il presupposto da cui discende l’applicabilità delle disposizioni al lavoratore distaccato delle tutele di miglior favore in vigore nello Stato membro dove l’attività viene concretamente svolta.