La Corte di Giustizia UE ha ritenuto non conforme la normativa italiana sugli assegni al nucleo familiare per la parte secondo cui non vengono considerati parte del nucleo familiare del lavoratore straniero il coniuge e i figli che non sono residenti in Italia.
La Corte si è trovata ad esaminare due richieste: quella di un lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno a fini lavorativi che si è visto negare dall’Inps gli assegni familiari per tutto il periodo durante il quale moglie e figli hanno vissuto nel Paese di origine e quella di un lavoratore straniero in possesso di un permesso per lungo periodo.
Nel primo caso, la decisione negativa dell’Inps si basa sulla norma che esclude dal nucleo familiare dello straniero i componenti che non risiedono in Italia, salvo che lo Stato di origine del titolare del permesso di soggiorno preveda un trattamento di reciprocità per gli italiani o sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.
Secondo il parere dei Giudici, la norma in esame non può essere considerata conforme poiché, per converso, l’ordinamento giuridico italiano considera come facenti parte del nucleo familiare di un lavoratore italiano i familiari che risiedono in un paese estero.
Ragionamento simile può essere fatto nei confronti del secondo lavoratore straniero prendendo, però, come riferimento la norma CE che impone di far beneficiare i soggiornanti di lungo periodo dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda, in particolare, le prestazioni sociali.
Ne consegue che non è corretto applicare un trattamento differenziato per italiani e stranieri.
Per la Corte, la possibilità di escludere la parità di trattamento tra italiani e stranieri potrebbe essere considerata solo se questa viene espressa in sede di recepimento della direttiva nella legislazione nazionale. L’Italia, non avendo operato in tal senso, non può applicare un trattamento differente al soggiornante di lungo periodo.