La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in materia di solidarietà all’interno degli appalti, nella sentenza n. 22110/2019 stabilisce alcuni principi rilevanti:
1. La responsabilità solidale nei confronti del lavoratore dipendente ha natura esclusivamente retributiva. Pertanto sono escluse da solidarietà le rivendicazioni economiche di altro genere (ad esempio il risarcimento del danno per licenziamento illegittimo);
2. Il termine utile per proporre azione di rivendicazione, pari a due anni dalla fine dell’appalto, ha natura decadenziale finalizzata all’azione in giudizio;
3. Tale termine di due anni non può essere applicato alle rivendicazioni dell’Ente previdenziale. In questo caso il limite è rappresentato dalla prescrizione. Secondo i Giudici, una diversa lettura andrebbe ad inficiare la posizione assicurativa del lavoratore, facendo venir meno la connessione tra retribuzione e adempimento dell’obbligo contributivo.