La Corte d’Appello di Venezia – nella Sentenza del 30 marzo 2023 – si pronuncia sulla gestione degli appalti c.d. labour intensive (dove il lavoro ha un peso preponderante). Nel caso di specie, la prestazione era organizzata e gestita tramite un software della committente che veniva utilizzato da quest’ultima per impartire ai lavoratori della cooperativa i ritmi e le modalità di lavoro; i lavoratori erano previamente identificati con un sistema di riconoscimento vocale cui è associato un bar code.
Secondo i Giudici, preso atto dello schema utilizzato nell’ambito di un appalto di servizi di logistica in un magazzino della società committente all’interno del quale i lavoratori della cooperativa curavano le attività di addetti al ricevimento/smistamento merci e alle pulizie, l’appalto non è genuino e, pertanto, si verifica la fattispecie dell’interposizione illecita di manodopera. A nulla rileva il fatto che la cooperativa fosse incaricata della gestione di uno o più servizi da svolgere all’interno del medesimo appalto “endo-aziendale”, perché l’attività veniva gestita in maniera preponderante attraverso una voce sintetica elaborata dal software della committente, che guida i lavoratori nel corso del turno di lavoro impartendo «ogni più minuta direttiva, centinaia di volte al giorno».