Secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 90/2024) l’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015 risulta costituzionalmente illegittimo per la parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Nel caso in esame, l’Inps aveva erogato la NASpI in via anticipata quale incentivo all’autoimprenditorialità a un lavoratore che aveva perso il posto di lavoro perché intraprendesse un’attività di esercizio di ristoro. Successivamente, era stato richiesto la restituzione integrale di quanto erogato perché il lavoratore, prima che terminasse il periodo per il quale la NASpI gli era stata accordata, aveva cessato di esercitare l’attività imprenditoriale a causa delle restrizioni per il COVID ed aveva trovato un’occupazione come lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Secondo i Giudici, la previsione della totale restituzione viola il principio di proporzionalità e ragionevolezza, nonché il diritto al lavoro, poiché l’attività imprenditoriale non ha avuto seguito a causa di «impossibilità sopravvenuta o insuperabile oggettiva difficoltà», come nel caso delle restrizioni per il COVID.
Nella fattispecie esaminata, l’attività imprenditoriale è effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità; pertanto, la finalità antielusiva della disposizione risulta soddisfatta.
Determinante è il fatto che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per causa a lui non imputabile e quindi senza colpa.
In tali casi, l’obbligo di restituzione deve essere riproporzionato in misura corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato instaurato nel periodo coperto dall’indennità NASpI, in quanto solo con riferimento a tale periodo la NASpI risulta priva di causa e quindi indebita.