Contratto a chiamata e documento di valutazione dei rischi

Il contratto di lavoro a chiamata stipulato in assenza della valutazione dei rischi viene convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Così si è espresso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella lettera circolare del 15.03.2018, sulla scia di un consolidato orientamento della giurisprudenza di merito e della Corte di Cassazione secondo cui “la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro atipico ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella forma comune di contratto di lavoro subordinato”.

Il contratto di lavoro intermittente – in mancanza del documento di valutazione dei rischi aziendale – è da considerarsi parzialmente nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Questo avviene perché la tutela della salute è un’esigenza c.d. “primaria” da tutelare anche nel caso di lavoratore genuinamente intermittente – e presumibilmente a contatto con la realtà aziendale in maniera saltuaria – senza tuttavia cagionare al lavoratore stesso il danno derivante dalla nullità totale del contratto di lavoro.