Il Decreto Sostegni proroga le deroghe previste per i contratti a tempo determinato (anche in somministrazione) spostandone il termine al 31 dicembre 2021.
Pertanto, per tutte le proroghe o i rinnovi di contratti a termine intervenute entro il 31 dicembre 2021 potranno non essere apposte le causali previste dal Decreto Dignità, a condizione che:
1) La durata complessiva dei rapporti a termine intervenuti con il medesimo datore di lavoro non superi i 24 mesi;
2) Il rinnovo o la proroga possono avere una durata massima di 12 mesi, sempre nel rispetto del limite di durata massima complessiva di cui al punto precedente;
3) La deroga può essere utilizzata una sola volta. Con riferimento a questo requisito, il Decreto Sostegni introduce una novità rilevante: le precedenti proroghe o rinnovi già intervenuti non devono essere presi in considerazione.