Congedo obbligatorio e facoltativo per il padre: istruzioni operative Inps

La Circolare Inps n° 40 del 14.03.2013 fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e a quello facoltativo previsti per il padre lavoratore.

Cenni generali.

Termine ultimo per poter utilizzare il congedo è il compimento del 5° mese di vita del bambino, anche in caso di parto prematuro.

La durata dello stesso non subisce modifiche in caso di parto plurimo, così come avviene per il congedo di maternità obbligatorio.

Gli istituti si applicano anche al padre adottivo o affidatario e il termine di 5 mesi si calcola a partire dall’effettivo ingresso in famiglia del minore.

La normativa non è direttamente applicabile ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni fino all’approvazione di una regolamentazione specifica.

Congedo obbligatorio.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del bambino e, di conseguenza, durante il congedo di maternità della madre, ma potrebbe anche essere utilizzato successivamente al congedo della stessa purché ciò avvenga nel predetto limite temporale citato.

È un diritto autonomo ed aggiuntivo a quello della madre: il padre può utilizzarlo a prescindere dal fatto che la madre abbia diritto al congedo obbligatorio.

Congedo facoltativo.

È un diritto derivato da quello della madre lavoratrice: il padre può utilizzarlo solo ed esclusivamente se per la madre – lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata – sorge il diritto al congedo per maternità. Il congedo spetta anche se la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla gestione separata, pur avendone diritto, non si avvale del congedo di maternità.

Inoltre, perché il padre possa goderne, la madre deve espressamente rinunciare ad un numero equivalente di giornate del proprio congedo di maternità, con una conseguente riduzione dello stesso.

È fruibile dal padre entro il 5° mese di vita del figlio, indipendentemente dal termine ultimo del periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre.

Può essere utilizzato anche contemporaneamente all’astensione della madre.

Modalità di fruizione.

Il padre deve presentare una comunicazione in forma scritta al datore di lavoro, indicando le date in cui intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni rispetto all’inizio del congedo stesso.

Per la domanda di congedo facoltativo deve essere allegata una dichiarazione della madre di rinuncia al proprio congedo di maternità per un numero di giornate pari quelle richieste dal padre. La dichiarazione deve essere presentata anche al datore di lavoro della madre.

L’istituto provvede al controllo dalla congruità delle dichiarazioni rese.

In caso di domanda di congedo facoltativo, la riduzione della durata del congedo della madre andrà operata decurtando le giornate richieste delle giornate finali del congedo di maternità, stante la possibilità per i genitori di godere contemporaneamente del congedo.

È importante ricordare che i congedi non possono essere frazionati ad ore.

Compatibilità con altre prestazioni a sostegno del reddito.

Il congedo obbligatorio e quello facoltativo possono essere fruiti dal padre in costanza di rapporto di lavoro e nei casi previsti dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 (Prolungamento del diritto alla corresponsione del trattamento economico).

Entrambi i congedi possono essere chiesti:

– durante il periodo indennizzato per ASpI e mini ASpI,

– nel periodo transitorio durante la percezione dell’indennità di mobilità e del trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni.

Le modalità sono quelle previste dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2001 con riferimento al congedo di maternità.

Nei citati periodi è prevalente l’indennità per la fruizione dei congedi in argomento rispetto alla altre prestazioni a sostegno del reddito risultando, di conseguenza, in cumulabili.

Per entrambi i congedi sono riconosciuti gli assegni per il nucleo familiare.

Trattamento economico e normativo.

Il padre in congedo obbligatorio o facoltativo ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico Inps pari al 100% della retribuzione.

L’indennità è anticipata al datore di lavoro e conguagliata successivamente con modalità che verranno illustrare dall’istituto in un successivo messaggio, salvi i casi in cui è previsto il pagamento diretto da parte dell’Inps.

Trattamento previdenziale.

In materia di trattamento previdenziale si applica quanto disposto dall’art. 25 del citato D.Lgs. 151/2001.

1. Per i periodi di congedo di maternità, non e’ richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità’ e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

 Modulistica.

Nell’area modulistica del sito sono stati inseriti i moduli necessari alla corretta gestione del congedo obbligatorio e facoltativo del padre.