In data 22 dicembre 2012 è stato sottoscritto dal Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, il decreto che contiene le modalita’ per la fruizione del congedo obbligatorio e facoltativo da parte del padre, così come previsto dall’articolo 4, comma 24, lettera a) della Legge 92/2012.
Il congedo è stato inserito, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, “al fine di sostenere la genitorialita’, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
Di seguito riassumiamo le principali caratteristiche:
Congedo obbligatorio | Congedo facoltativo | |
Validità | per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013. | per le nascite avvenute a partire dal 1.1.2013. |
Ambito di applicazione | Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario.Riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ex art. 28 D.Lgs. 151/2001. | Per il padre lavoratore dipendente, entro il 5° mese di vita del figlio. Anche al padre adottivo o affidatario. |
Durata | 1 giorno. | 1 o 2 giorni, anche continuativi. In aggiunta a quello del congedo obbligatorio. |
Compatibilità con il congedo della madre | Può essere fruibile anche durante il congedo di maternità della madre. | Può essere utilizzato se la madre lavoratrice non fruisce di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post partum per un numero di giorni pari a quelli utilizzati dal padre. |
Trattamento economico, normativo e previdenziale. | Per ogni giorno di congedo è riconosciuta un’indennità giornaliera a carico dell’Inps, pari al 100% della retribuzione. Per il trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni vigenti in materia di congedo di paternità.Si resta, comunque, in attesa delle istruzione operative di gestione da parte dell’Inps. | |
Modalità di fruizione. | Deve essere predisposta una comunicazione, in forma scritta, al datore di lavoro in cui si indicano i giorni in cui il padre intende utilizzare il congedo. Tale comunicazione deve essere inviata con un anticipo minimo di 15 giorni , in base alla data presunta del parto. Sarà cura del datore di lavoro comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici a disposizione. |
Contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia.
Il decreto prevede, in aggiunta a quanto sopra indicato, che al termine del congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi è possibile richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo utilizzabile per il servizio di baby sitting o, alternativamente, per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o per servizi privati accreditati. L’importo erogato è di 300€ mensili, per un periodo massimo di sei mesi. L’utilizzo di tali benefici comporta, per ciascuna quota mensile richiesta, una corrispondente riduzione di un mese del congedo parentale.
La domanda deve essere presentata all’Inps attraverso il canale telematico. Possono partecipare al bando sia le lavoratrici i cui figli siano già nati, sia quella la cui data del parto è fissata entro il termine di quattro mesi dalla scadenza del bando.