L’Inps pubblica la Circolare 42/2021 con la quale recepisce le disposizioni della Legge di bilancio per il 2021 in tema di congedi di paternità. Il documento illustra le istruzioni per usufruire dei congedi spettanti nelle diverse fattispecie.
Assume particolare rilevanza il fatto che, dall’anno 2021, i congedi sono estesi anche al caso di lutto perinatale. Per l’individuazione di tale periodo l’Istituto parte dalle rilevazioni effettuate dall’Istituto Superiore della Sanità – nell’ambito del progetto di Sorveglianza ostetrica italiana (SPItOSS) – e dalle definizioni utilizzate dall’OMS, che individuano quale “periodo di morte perinatale” quello compreso tra l’inizio della 28° settimana di gravidanza e i primi sette giorni di vita del minore.
Contemperando tale definizione con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l’Inps ritiene che – coerentemente con la durata del beneficio – la tutela debba essere garantita in caso di morte perinatale avvenuta nei primi dieci giorni di vita del minore. Pertanto, il congedo può essere utilizzato, entro i cinque mesi successivi alla nascita del figlio, anche nel caso di:
- Figlio nato morto dal primo giorno della 28° settimana di gestazione (il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre dalla nascita del figlio che in queste situazioni coincide anche con la data di decesso);
- Decesso del figlio nei dieci giorni di vita dello stesso (compreso il giorno della nascita). Il periodo di cinque mesi entro cui fruire dei giorni di congedo decorre comunque dalla nascita del figlio e non dalla data di decesso.
Per completezza di trattazione, riportiamo il link alla news precedente in cui si analizzano i congedi a disposizione del padre lavoratore: Il congedo di paternità 2021