L’Inps comunica di aver aggiornato la procedura relativa al congedo di maternità inserendo l’opzione di integrale fruizione dello stesso interamente dopo il parto.
Le domande devono essere presentate almeno 2 mesi prima della data presunta del parto e, in ogni caso, è previsto un termine decadenziale all’anno dalla conclusione del periodo indennizzabile.
Condizioni necessarie per usufruire di tale scelta sono le attestazioni:
1. Del medico specialista del Ssn o convenzionato;
2. Del medico del lavoro designato dall’azienda.
Anche se la procedura è già utilizzabile, l’Inps non ha ancora diramato le istruzioni operative, necessarie per comprendere se – come nel caso di fruizione del congedo flessibile (1 mese prime del parto e 4 dopo il parto) – l’attestazione del medico del lavoro aziendale sia necessaria solo per le lavoratrici sottoposte a sorveglianza sanitaria.
Se così fosse, nei casi di esclusione dalla sorveglianza sanitaria, in luogo di questo documento, si renderebbe necessaria una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l’insussistenza dell’obbligo di sorveglianza sanitaria.
L’Istituto – nel messaggio 1738 del 06.05.2019 – evidenzia che le domande presentate non saranno prese in carico fino all’emanazione delle istruzioni operative, ma devono essere comunque presentate dalle lavoratrici ai fini del rispetto dei termini di cui sopra.
Pertanto, è importante che il datore di lavoro si accerti che le lavoratrici abbiano presentato la domanda entro la fine del settimo mese di gravidanza.