Il DL 111/2020 introduce un congedo fruibile per astenersi dal lavoro – totalmente o parzialmente – durante i periodi di quarantena (disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL) del figlio convivente e minore di 14 anni.
Il congedo può essere usato nei periodi quarantena scolastica dei figli disposti dal 9 settembre al 31 dicembre 2020:
- quando i genitori non possono svolgere le prestazione in modalità agile;
- da uno solo dei genitori conviventi;
- da entrambe i genitori conviventi ma in giorni diversi.
La Legge di conversione del DL 104/2020 integra la possibilità di usufruire del congedo anche nei casi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico e, nello specifico: nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri e circoli sportivi (pubblici e privati), in strutture frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
Il DL 137/2020, inoltre, apporta le seguenti modifiche:
- Porta a 16 anni l’età del figlio per cui è possibile svolgere lo smart working durante la quarantena;
- Riconosce ai genitori di figli di età compresa tra 14 e 16 anni la possibilità di astenersi dal lavoro senza diritto ad alcuna indennità nè contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto. In questo caso la domanda è presentata esclusivamente al datore di lavoro e non all’Inps;
- Se i genitori non possono svolgere la propria prestazione in modalità agile, è possibile fruire del congedo anche in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni.
La Circolare Inps 132/2020 fornisce precisazioni sulle novità introdotte al congedo:
- Per poter fruire del congedo – in tutti i casi previsti dalla norma – la quarantena deve essere disposta dal Dipartimento di prevenzione ASL, competente per territorio;
- Nei casi in cui il contatto avvenga in un luogo diverso dal plesso scolastico, il congedo può essere utilizzato solo dal 14 ottobre 2020. Pertanto, per i provvedimenti emessi anteriormente a tale data, il congedo coprirà esclusivamente le giornate dal 14 ottobre 2020;
- Il congedo può essere usato anche nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza, in relazione ai figli conviventi minori di 14 anni. In questo caso, la sospensione deve risultare da un provvedimento adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale, o dalle singole strutture scolastiche. Tale congedo può essere fruito dal 29 ottobre 2020.
Compatibilità del congedo
Il congedo non è compatibile con:
- il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di 14 anni ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
- il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.
Le nuove disposizioni prevedono, tuttavia, che un genitore possa fruire del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.
Diversamente, la fruizione del congedo è compatibile con il contemporaneo svolgimento, da parte dell’altro genitore, di attività di lavoro in modalità agile per altro figlio in condizioni di disabilità grave.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo per quarantena scolastica del figlio convivente deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web,
- tramite il Contact center integrato,
- tramite i Patronati.