Circolare Inps 2/2022: Meccanismo di riduzione della prestazione NASpI

Il D.Lgs. 22/2015 prevedeva una riduzione dell’importo dell’indennità di disoccupazione NASpI in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione).

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato tale previsione normativa disponendo che – per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 – la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Inoltre, sempre con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verificano a far data dal 1° gennaio 2022, la riduzione del 3% della prestazione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Ne consegue che l’indennità di disoccupazione NASpI si riduce in ragione della data di cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione di disoccupazione per:

1) Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2021, l’indennità NASpI si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, quindi dal 91° giorno di indennità.

2) Gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022:

  • per la generalità dei beneficiari dell’indennità NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione, quindi dal 151° giorno di indennità;
  • per i beneficiari dell’indennità NASpI che hanno compiuto 55 anni di età alla data di presentazione della domanda di NASpI, la prestazione si riduce nella misura del tre per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione, quindi dal 211° giorno di indennità.