CIGO: prime istruzioni per il nuovo procedimento di concessione

Il messaggio Inps n. 2908/2016 fornisce le prime istruzioni riguardo ai nuovi criteri per l’esame delle domande di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria.

Ai fini della concessione della Cigo, è necessario allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata – resa in qualità di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47, D.P.R. n.445/00 – all’interno della quale siano indicate le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e che dimostri, in base ad elementi oggettivi attendibili, che l’azienda continui ad operare sul mercato; tale relazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato e inviata telematicamente.

Parimenti le richieste di proroga della domanda originaria devono essere accompagnate dalla relazione tecnica obbligatoria, essendo considerate domande distinte da quella originaria. Per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza.

Ricordiamo che la suddetta disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016, pertanto, per le domande presentate successivamente a tale data non corredate dalla relazione tecnica – obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato – le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale.

Leggi il Messaggio Inps 2908/2016.