A partire dal 1° luglio, non si potrà più utilizzare la Cassa Integrazione Ordinaria emergenziale Covid-19, su cui poggiano le fondamenta le deroghe al divieto di utilizzo dei contratti a termine, previsto dalla normativa “ordinaria”. Dalla stessa data, per le aziende che possono accedere a questo ammortizzatore sociale, viene meno il divieto di licenziamento.
Pertanto, le aziende del settore industriale che utilizzeranno la nuova cassa integrazione prevista dal decreto Sostegni-bis, non potranno più rinnovare o prorogare – all’interno della medesima unità produttiva – i contratti a tempo determinato. La disposizione vale anche nei confronti dei contratti a termine a scopo di somministrazione.
Il DL 73/2021 ha introdotto alcune nuove misure:
- L’articolo 40, comma 1 introduce un nuovo strumento di integrazione salariale che consiste in un rivisitato contratto di solidarietà riservato alle aziende che possano dimostrare nel primo semestre dell’anno 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019;
- Il comma 3 dell’articolo 40 prevede che i datori di lavoro privati del settore industriale, a decorrere dal 1° luglio, se sospendono o riducono l’attività, possono accedere a Cigo e alla Cigs del Dlgs 148/2015 senza pagare il contributo addizionale.
Per quanto riguarda, invece, l’utilizzo del contratto a termine, ricordiamo che l’articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 81/2015 prevede il divieto di utilizzo di tali contratti «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato».
Stesso divieto è previsto dall’articolo 32, comma 1, lettera c) dello medesimo decreto per la somministrazione a tempo determinato.
Nel periodo emergenziale sono state introdotte delle deroghe alle previsioni normative sopra citate: nello specifico, l’articolo 19-bis del Dl 18/2020 prevede che «considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19», ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 dello stesso decreto, è consentita la possibilità, «in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del Dlgs 81/2015» e nel medesimo periodo, di rinnovo o di proroga dei contratti a tempo determinato. La deroga al divieto però è legittima solo quando la cassa è di tipo emergenziale Covid-19.
Attualmente – nonostante il perdurare dell’emergenza epidemiologica – l’utilizzo della Cig da parte delle aziende industriali, non consentirà più di sfruttare la deroga prevista dall’articolo 19-bis.