La legge n. 182/2025 sulla semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche introduce nuovi obblighi in capo al dipendente in cassa integrazione che intraprende un’altra attività.
Nello specifico, oltre all’onere di comunicare all’Inps in via preventiva lo svolgimento di attività lavorativa subordinata o autonoma, viene introdotto anche obblighi informativi in capo al dipendente nel caso in cui abbia una fonte reddituale in presenza di ammortizzatore sociale.
In precedenza, l’obbligo consisteva nella sola informazione da parte del lavoratore nei confronti dell’Inps, la nuova norma introduce l’obbligo di informativa anche verso il datore di lavoro.
In caso di mancato rispetto degli obblighi:
- Verso l’Inps, decade dal trattamento di integrazione salariale;
- Verso il datore di lavoro, sembrerebbe non comportare la decadenza della prestazione.
Tuttavia, occorrerà analizzare la gravità del comportamento omissivo e determinare altresì la tipologia di sanzione più adeguata.
In sintesi vengono aperti due scenari:
- Potere disciplinare datoriale: se l’omissione non porta alla perdita della Cig, il datore di lavoro potrà valutare se la sua mancata informazione può costituire una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del dipendente;
- Valutazione della gravità: la sanzione dipenderà dalla gravità del comportamento omissivo e dalle previsioni che saranno integrate nel Ccnl applicato.
Con riferimento alla modalità operativa, attualmente, resta valida la comunicazione “Omnia Is-Com”, modalità telematica di comunicazione all’Inps dell’attività lavorativa subordinata o autonoma in costanza di trattamento salariale.
