Pubblicata la circolare n°3/E congiunta dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate in connessione a incrementi di produttività. Per l’anno in corso tali somme potranno essere agevolate solo se previste da un contratto collettivo di secondo livello, sia questo territoriale o aziendale. Non è necessario l’iter previsto dall’Inps per la decontribuzione, non si dovrà quindi depositare il contratto stipulato tra le parti. Non sono inoltre detassabili le somme premiali previste dal CCNL nazionale di settore.