Cessione di ramo d’azienda e licenziamento

In caso di cessione del ramo di imprese, il licenziamento intimato dal datore di lavoro cedente in una data successiva a quella in cui è avvenuta la cessione non ha alcuna valore e il rapporto prosegue naturalmente con l’azienda subentrante; questo anche nel caso in cui la validità della cessione sia stata contestata.

E’ quanto contenuto dal dispositivo della Sentenza del 5 aprile 2022 del tribunale di Cosenza che ha riconosciuto privo di effetti il licenziamento intimato dalla società cedente e il diritto della lavoratrice alla prosecuzione del rapporto con la società risultata cessionaria.

Secondo il Giudice, sul piano materiale, si realizza – a tutti gli effetti – un trasferimento e, pertanto, il licenziamento va considerato in un perimetro più ampio.

La mancanza di un atto formale di cessione non influisce sull’effettiva realizzazione del trasferimento che, comunque, era suffragata dall’assunzione della maggioranza dei lavoratori, dalla loro adibizione ai medesimi servizi, dall’utilizzo delle stesse dotazioni, dal mantenimento della precedente organizzazione (inclusi i turni) e delle password di accesso ai sistemi informatici.

Ne consegue che la sostanza deve prevalere sulla forma e il lavoratore ha diritto alla prosecuzione del rapporto con il cessionario, a prescindere dalla insussistenza di un atto di trasferimento ufficiale, se l’operazione circolatoria è intervenuta sul piano materiale.