Il 18 novembre 2024 le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo per il comparto artigiano del settore grafici ed editoriali.
Il testo decorre dal 01/01/2023 e sarà valido fino al 31/12/2026 e si applica alle imprese artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi imprese artigiane, alle micro-imprese non artigiane così come definite dalle normative vigenti ed ai consorzi di queste e alle piccole e medie imprese ed ai consorzi di imprese operanti nei seguenti settori:
- arti grafiche;
- prestampa;
- stampa (tradizionale e digitale);
- legatoria;
- serigrafia;
- editoria;
- cartotecnica;
- grafica pubblicitaria;
- grafinformatica;
- studi di progettazione tecnico-grafica;
- fotografia, videofotografia ed affini;
- eliografie;
- copisterie;
- servizi di informatica, telematica, progettazione, realizzazione e sviluppo di software, implementazione e manutenzione di hardware (rientrano in tale attività quelle nelle quali l’implementazione e manutenzione di hardware risulta strumentale all’erogazione di servizi
informatici); - la progettazione, produzione, distribuzione, manutenzione ed assistenza di software di qualunque tipo e natura (gestionale, multimediale, di comunicazione, web ed affini);
- l’assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, la manutenzione di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, ICT (rientrano in tale attività quelle nelle quali la commercializzazione dei prodotti risulta strumentale all’erogazione di servizi informatici e
digitali); - imprese digitali e dei servizi digitali di nuova generazione (Intelligenza artificiale);
- Alle Imprese che svolgono attività di social media management
i servizi, anche innovativi, rientranti nell’ambito di attività di consulenza (informatica, organizzativa, alle imprese, direzionale, qualità ed affini). - le ricerche di mercato economiche, i sondaggi di opinione e telemarketing, call center, agenzie certificati e disbrigo pratiche, organizzazione eventi, interpretariato;
- la produzione e gestione di servizi multimediali e di rete e della relativa apparecchiatura, commercio elettronico.
Aumenti retributivi e “una tantum”
Le Parti hanno convenuto, per le Imprese artigiane gli incrementi retributivi parametrati sul livello di seguito indicato a partire dall’1.12.2024, dall’1.7.2025, dall’1.3.2026 e dall’1.11.2026.
La parte economica prevederà un aumento a regime di 200 euro al IV livello per le imprese artigiane:
- 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
- 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
- 3ª tranche 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
- 4ª tranche di 40,00 euro dal 1° novembre 2026
Per quelle non artigiane è previsto un aumento a regime di 207 euro:
- 1ª tranche 70,00 euro dal 1° dicembre 2024,
- 2ª tranche 45,00 euro dal 1° luglio 2025,
- 3ª tranche di 45,00 euro dal 1° marzo 2026,
- 4ª tranche di 47,00 euro dal 1° novembre 2026.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo
interessato, pari a 150 euro.
L’importo verrà erogato in due soluzioni:
- la prima pari a 100 euro con la retribuzione del mese di febbraio 2025,
- la seconda pari a 50 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2026.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite. L’importo di “una tantum” sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L’importo dell'”una tantum” è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. L’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del T.F.R.
Secondo consolidata prassi negoziale tra le parti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di “una tantum” indicati nel presente accordo. Pertanto, tali importi dovranno essere detratti dalla stessa “una tantum” fino a concorrenza. In considerazione di quanto sopra tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione relativa al mese di dicembre 2024.
L’importo di una tantum verrà riconosciuto al lavoratore anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Inoltre, il testo tratta i seguenti argomenti principali:
- Il contratto a tempo determinato, introducendo le ipotesi di stagionalità e ulteriori causali per la stipula;
- Il contratto di apprendistato, con una specifica revisione sugli scatti di anzianità;
- Istituzione di un’ulteriore commissione dedicata alle tematiche relative alle certificazioni ESG;
- Miglioramento relativo al trattamento di malattia relativamente alla carenza e al comporto di ulteriori 90 gg per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99;
- Nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.