Ccnl acconciatura – estetica: firmato l’accordo di rinnovo

In data 20 maggio 2024 è stata sottoscritta dalle parti sociali (CNA-Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Casartigiani, Claai con Filcams-Cgil, Fsascat-Cisl e Uiltucs-Uil) l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dalle imprese di acconciatura, estetica, e altri settori del benessere.

L’accordo, le cui modifiche hanno efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso, decorre dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2026.

Di seguito, le principali novità.

Una tantum

Ai lavoratori in forza alla data di stipula dell’accordo, verrà erogato un importo una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale. Questo importo sarà suddiviso in due rate uguali, corrisposte a giugno e a luglio. L’importo è stato calcolato tenendo conto dei suoi effetti su altri elementi della retribuzione, quindi non può essere utilizzato per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Eventuali somme già anticipate a titolo di futuri miglioramenti contrattuali saranno detratte da questo importo. L’importo una tantum viene ridotto in caso di assenze come il servizio militare o il congedo parentale, ma viene riconosciuto anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Agli apprendisti viene riconosciuta una percentuale di questo importo, con le stesse tempistiche di erogazione.

Aumenti salariali

L’accordo prevede anche un aumento salariale distribuito in più tranche, a partire da maggio 2024 fino a ottobre 2026.

Ambito di applicazione

L’intesa riguarda i dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, e altri settori del benessere. Tra le novità, viene introdotta una nuova area dedicata alle imprese di toelettatura animali. È prevista l’istituzione di una commissione per analizzare ulteriori profili professionali in tutti i settori.

Violenza di genere

Ampio spazio è dedicato alla violenza di genere: le lavoratrici inserite in percorsi di protezione hanno diritto ad un congedo retribuito di durata massima di novanta giorni lavorativi, distribuibili in tre anni. L’accordo prevede anche la possibilità di un periodo di aspettativa, di cui una parte retribuita dall’azienda.

Preavviso

Il periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni è stato modificato ed è determinato dal livello di inquadramento del lavoratore.

Apprendistato

Infine, l’accordo definisce nuove regole per l’apprendistato, inclusa la retribuzione in base al gruppo di appartenenza e alla durata del percorso formativo. La disciplina si applica ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore dell’accordo, mentre per i contratti precedenti continua ad applicarsi la normativa precedente. Viene specificato che il periodo di apprendistato è valido ai fini dell’anzianità di servizio. A partire da ottobre 2024, gli apprendisti avranno diritto agli scatti di anzianità, con le stesse modalità dei lavoratori qualificati.

Contratti a termine

Per quanto riguarda i contratti a termine, possono essere stipulati o rinnovati per una durata superiore a dodici mesi (fino a un massimo di ventiquattro) solo in presenza di specifiche causali, tra cui esigenze specifiche di offerta di servizi.