Cccnl Legno-Lapidei artigianato: firmato il rinnovo

Il 3 maggio scorso è stato firmato dalle parti sociali il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Legno – Lapidei artigianato; l’accordo copre il periodo 01/01/2019 – 31/12/2022.

Di seguito alcune novità introdotte.

Incrementi retributivi

Il testo prevede un incremento contributivo che sarà erogato in due tranches:

  • La prima dal periodo di paga maggio 2022;
  • La seconda dal periodo di paga settembre 2022.

L’importo dell’aumento rispetto al livello di riferimento D per il settore “Legno, arredamento, mobili” e 5^ per il settore “Lapidei, escavazione, marmo” è il seguente:

  • 45 euro per le imprese artigiane;
  • 50 euro per le pmi.

Una tantum

A titolo di copertura del periodo di vacanza contrattuale, per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del rinnovo, verrà erogato un importo una tantum pari a 150 euro. L’importo effettivamente erogato sarà determinato in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo interessato e verrà erogato in due soluzioni:

  • La prima con la retribuzione del mese di luglio 2022;
  • La seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Contratto a tempo determinato

Limiti:

  • Nelle imprese da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • Nelle imprese da 6 a 18 dipendenti comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza;
  • Nelle imprese da 19 dipendenti in poi comprendendo tra questi solo i lavoratori a tempo indeterminato, l’assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo determinato è consentita nella misura del 35% del personale in forza

Vengono individuate nuove specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato fatte salve le attività stagionali:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
  • esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

Il termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali di ricorso al contratto a tempo determinato previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

Contribuzione Ente Bilaterale

A seguito del rinnovo contrattuale le aziende dovranno versare gli importi aggiornati all’ente bilaterale.